Quali sono le agevolazioni per l’efficientamento energetico attualmente in vigore e come si ottengono
L’agevolazione fiscale prevista per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 296/2006 ed è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013.
Cos’è l’ecobonus?
L’ecobonus consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e in base all’anno in cui lo stesso è stato effettuato.
Scadenze
Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
La detrazione Irpef e Ires del 65% o 50% per efficientamento energetico è quindi confermata fino al 31 dicembre 2024, mentre è sospesa la facoltà di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.
Per usufruire dell’ecobonus è indispensabile che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali e può quindi essere richiesto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Interventi ammessi
Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta invece nella misura del 50%.
Detrazione al 50% (bonus casa)
Il già citato articolo 14 del Decreto Legge 63/2013, in particolare, prevede che la detrazione sia ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
Sono invece esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Detrazione al 65%
Si applica invece la detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti (sia residenti che non), titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto, opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
La disciplina completa è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate